APPROVATO ANCHE AL SENATO IL TESTO DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N°71/2024 CHE PREVEDE ALL’ART 7 I PERCORSI PER GLI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO ESTERO, RECEPENDO GLI EMENDAMENTI DELL’AVV.MAURIZIO DANZA. ATTESA PER IL DECRETO ATTUATIVO DEL MIM DI CONCERTO CON IL MUR CHE FISSERA’ I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI

Si informano i docenti interessati che ieri 23 luglio 2024 è stato approvato definitivamente dall’Assemblea del Senato, l’AS N 1193 composto da 26 articoli, recante la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che reca disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Il Capo II del provvedimento, composto da 7 articoli, reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, con riferimento ai percorsi formativi

L’articolo 6 prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, il comma 1, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all’offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Al fine dell’attivazione di tali percorsi, il comma 3 prevede che il Ministro dell’istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l’esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice. Il comma 4 stabilisce che il Ministero dell’istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 7 recependo le modifiche richieste dall’Avv. Maurizio Danza Prof.di Diritto dell’Istruzione e Ricerca Scientifica Internazionale di ISFOA prevede, al comma 1, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall’INDIRE  dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, per coloro che: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno superatopresso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità; e b) hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento. L’iscrizione è subordinata alla contestuale rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Il comma 2 dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Il comma 2-bis – inserito nel corso dell’esame in sede referente – dispone che la rinuncia all’istanza di riconoscimento di cui al comma 1 dell’articolo in commento non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al precedente comma 1. Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’istruzione e merito, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui all’articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi.

L’articolo 7-bis inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede il riordino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); in particolare, il comma 1, ridefinisce le funzioni svolte da INDIRE. I commi 2 e 3 dispongono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Ministro dell’università e della ricerca, sia nominato un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito, definito dal comma 4, di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell’INDIRE. I commi 5 e 6 sono finalizzate a coordinare le nuove disposizioni introdotte ai commi precedenti con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell’INDIRE in materia di sistema nazionale di valutazione e di gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+).

L’Avv.Maurizio Danza si riserva di intervenire successivamente sul tema dei requisiti di partecipazione ai percorsi, solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della legge di conversione.