PUBBLICATA SU GAZZETTA UFFICIALE DEL 30 LUGLIO LA LEGGE DI CONVERSIONE N°106/2024 DEL DECRETO LEGGE N°71/2024 CHE PREVEDE I PERCORSI PER GLI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO ESTERO ATTESO IL DECRETO ATTUATIVO CHE FISSA I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI

Si informa che ieri sera è stato pubblicata su Gazzetta ufficiale n°177 del 30 luglio la legge n°106 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che reca disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che all’articolo 7 recepisce le modifiche dell’Avv. Maurizio Danza Prof.di Diritto della Comunità Europea dell’Istituto Universitario Teseo SSML Salerno.
Con riferimento al comma 1, la legge prevede infatti la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati non solo dall’INDIRE, ma anche dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, per coloro che: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità; e b) hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento. L’iscrizione è subordinata alla contestuale rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno, che dovrà essere presentata solo all’atto della domanda di partecipazione prevista dal bando.
Il comma 2 dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
Il comma 2-bis di particolare rilevanza ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza poiché recepisce le Nostre proposte finalizzata alla tutela degli effetti già derivanti dall’ inserimento nelle c.d. GPS ( conferimenti a tempo determinato e immissioni in ruolo) dispone che “la rinuncia all’istanza di riconoscimento di cui al comma 1 dell’articolo in commento non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al precedente comma 1.
Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’istruzione e merito, sentito il Ministro per la disabilità e il parere dell’Osservatorio permanente per la inclusione scolastica sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui all’articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi.
Domani 1 agosto , l’Avv. Maurizio Danza interverrà sul profilo FB di ATAR illustrando le ultime modifiche in sede di conversione e i requisiti di partecipazione ai percorsi formativi previsti dalla legge n°106/2024, a favore di cbi ha conseguito all’estero una specializzazione sul sostegno.