TRIBUNALE DEL LAVORO DI BENEVENTO RIGETTA IL RICORSO DI URGENZA EX ART 700 DI DOCENTE CHE RICHIEDEVA IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SU POSTO DELLA CONTROINTERESSATA ABILITATA ESTERA CONFERMANDO IL DIRITTO ALLA MOBILITA’ AI SENSI DEL CCNL 2024/2025 ,ANCHE SE IN ATTESA DI DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ESTERO POICHE’ IMMESSA IN RUOLO AI SENSI DELL’ART.59 CO.4 DEL D.L.N°73/2021

Il Tribunale di Benevento, sezione lavoro con provvedimento del 4 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso d’urgenza ex art 700 c.p.c. presentato da un docente a tempo indeterminato, volto a ottenere il trasferimento a seguito della presentazione per l’a.s. 2024/25 di domanda di mobilità interprovinciale , lamentando di non averlo ottenuto per la provincia di Benevento ma nella provincia di Avellino ingiustamente, a scapito di altre due docenti controinteressate trasferite, a suo dire nella sede di Montesarchio per riconoscimento di indebita precedenza e punteggio, secondo il CCNL mobilità 2024-2025 e per mancanza di riconoscimento di titolo estero conseguito in Romania.

Con riferimento alla docente in possesso di titolo estero, difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma il ricorrente argomentava che la docente controinteressata fosse stata trasferita da Verona dove risultava inserita in graduatoria di I° fascia con “Riserva”, usufruendo di precedenza ex art.21 della L. 104/1992, come risulta dalla motivazione del provvedimento del Tribunale di Benevento che accoglie in pieno la tesi dell’Avv. Maurizio Danza riproposta nel provvedimento di rigetto del ricorso d’urgenza:

parte ricorrente sostiene che la stessa non sarebbe in possesso del titolo di abilitazione per il sostegno conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir in Romania in Romania in quanto mancherebbe il riconoscimento di detto titolo da parte del Ministero dell’Istruzione, richiesto dall’ ‘art.5 del D.L. 44/2023.

Ad avviso del Giudice del Lavoro di Benevento, Dott.ssa Adriana Mari La doglianza è infondata.

All’uopo richiamava l’art.5 del D.L. 44/2023 che ha previsto: “13. Per l’anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso. 14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie”.

La doglianza è infondata.

Come risulta dagli atti la docente stipulava contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto SOSTEGNO e per l’insegnamento di A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE con decorrenza giuridica dal 1.9.2021 in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso- SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE-A046.

Non appare, pertanto, conferente il richiamo all’art.5 del D.L. 44/2023 considerato che la ricorrente non era iscritta per l’anno scolastico 2023/2024, nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, essendo già stata immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2021 con diversa procedura di reclutamento ai sensi dell’ art.59 co.8 D.L. n°73/2021.

Invero la docente nell’anno 2021 era stata immessa in ruolo in quanto in possesso di “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all’estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206” con data di presentazione domanda di riconoscimento il 15/07/2021.

In altre parole al momento della domanda di mobilità interprovinciale oggetto del presente giudizio la docente era docente immessa in ruolo, in possesso di titolo abilitativo avendo svolto dopo l’assegnazione dell’incarico a tempo determinato ex art. 59, comma 4, del Decreto Legge, il percorso annuale di formazione iniziale e prova con valutazione positiva .

Pertanto la docente, già immessa in ruolo dal 2021, legittimamente è stata assegnata alla sede di Montesarchio in quanto in possesso di precedenza ai sensi dell’art.21 della L. n°104/1992.

In definitiva ,ad avviso del Tribunale di Benevento anche l’altra docente ha legittimamente usufruito della precedenza prevista dall’Art. 13 del CCNL Mobilità 2024-2025 n.2, in quanto affetta da una grave patologia che richiede cure a carattere continuativo, circostanza attestata dalla documentazione medica allegata agli atti.

Per quanto sopra dedotto ed illustrato la domanda proposta in via cautelare dal ricorrente non può trovare accoglimento.