Cons. St., sez. III, 20 aprile 2018, n. 2399.La giurisdizione in tema di decadenza del dipendente dal rapporto pubblico contrattualizzato appartiene al giudice amministrativo.
Di particolare interesse la recente sentenza del Cons. St., sez. III, 20 aprile 2018, n. 2399 che ha chiarito come rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la decadenza dal servizio ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, con la contestuale risoluzione del rapporto individuale di lavoro di assunzione a tempo indeterminato, essendo stati accertato che il concorso era stato superato affermando il possesso di un titolo di studio in realtà non posseduto Il Consiglio di Stato che si è espresso in riferimento ad un caso di decadenza e risoluzione del rapporto, disposta dal Ministero delle politiche agricole nei confronti di un proprio dirigente ha chiarito che “ la decadenza dall’impiego comminata dal Ministero ai sensi dell’art. 127, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, “quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”, è tipica ed eccezionale espressione di una potestà pubblicistica, riconosciuta dalla legge alla pubblica amministrazione a fronte di condotte fraudolente o decettive aventi ad oggetto la documentazione, in apparenza attestante l’esistenza di tutti requisiti di partecipazione al concorso, grazie alle quali il pubblico dipendente ha conseguito il proprio impiego. Nella pronuncia il Consiglio richiama espressamente quanto già argomentato dalla Corte costituzionale con sentenza n.327 del 27 luglio 2009, n. 327, nella parte in cui ha chiarito che “ si tratta di una ipotesi che attiene ai “procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro”, di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), n. 4), l. n. 421 del 1992 e, in quanto tali, espressamente escluse dal processo di privatizzazione del pubblico impiego avviato da tale legge, avendo il citato articolo escluso dalla giurisdizione del giudice ordinario “le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera”; tali procedimenti sono non a caso richiamati dal successivo art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 tra le materie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 421 del 1992, come pure la Corte costituzionale ha ricordato nella citata sentenza, e cioè tra quelle che non costituiscono oggetto della contrattazione collettiva perché afferenti, appunto, alle procedure concorsuali per l’assunzione e alla verifica dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001. Quanto al potere di decadenza i giudici della III° sezione argomentano che “ sul piano generale è giustificato, per un verso, dal divieto di instaurare o proseguire rapporti di pubblico impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce uno dei cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.), e per altro dall’esigenza di tutelare l’eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi e/o viziati (art. 97 Cost.). Infine ed in riferimento specifico alla giurisdizione amministrativa in materia concludono che “ Se tale è la ratio di questo potere, quale delineata dalla sentenza n. 327 del 2009 della Corte costituzionale, non vi è dubbio che a fronte del suo esercizio, inteso a sanzionare ex post, una volta che sia emersa, la slealtà e la scorrettezza delle gravi condotte che hanno falsato la selezione, vi sia una situazione di interesse legittimo del pubblico dipendente al corretto esercizio di un simile potere connesso, in modo più o meno diretto, al procedimento di selezione, potere che radica la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, comunque, ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a..